1. Per le finalitą di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, come modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, in combinato disposto con l'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/2014, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.