﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 ottobre 2020

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'articolo 46 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.&gt;&gt;</p></p>.</p></p></body></html>