Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
1. Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.
2. L'articolo 44, comma 1, della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 5 della legge regionale 11/1996 e il decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 267 (Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini ed aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali)), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.