<<Art. 54
(Sicurezza sul lavoro)
1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.
2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.>>