Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
Art. 32
 (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 46 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.>>
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