<<Art. 3
(Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;
b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;
c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.
3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.>>.