1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono:a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilitą all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'
articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attivitą;
b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalitą di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);
c) alla diffusione delle opportunitą previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą;
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualitą innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilitą.