Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020
Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2005)
all'alinea dopo le parole <<L'azione della Regione>> sono inserite le seguenti: <<, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati,>>;
b)
alla lettera d) dopo le parole <<del sistema economico-produttivo e territoriale>> sono aggiunte le seguenti: <<, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita>>;
c)
alla lettera h) la parola <<disagio>> è sostituita dalla seguente: <<svantaggio>>;
d)
alla lettera j) dopo le parole <<di vita e di cura>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro>>;
e)
dopo la lettera j) è inserita la seguente:
<<j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;>>;
f)
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
<<m bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.>>.