Art. 51
(Disposizioni transitorie)
1. Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'
articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.
2. L'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla
legge regionale 18/2005 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della
legge regionale 18/2005, come modificati dalla presente legge.