Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. In esito all'approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) disporre, nei limiti necessari al ripiano delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale, delle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
b) utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono recuperate nell'importo massimo di 950.086 euro e destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti nei bilanci di esercizio 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 7.244.269 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 950.086 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2020, è destinata la spesa di 7.244.269 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera a), in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 950.086 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera b), in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti, previste in 7.244.269 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.
9. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, le Aziende sanitarie sono autorizzate a utilizzare i contributi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), anche a copertura dei costi riconoscibili ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
10. Alle finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario destinato allo studio di fattibilità per l'istituzione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche (Hospice) a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile eleggibile alle cure palliative pediatriche specialistiche e le loro famiglie, da realizzare nei locali attigui all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (area "ex Morgue").
12. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
14.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il secondo periodo è soppresso.

16. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese in conto capitale, per l'anno 2020 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per l'anno 2021 è destinata la spesa di 5.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
17. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese di parte corrente, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19. Ad approvazione dei rendiconti delle erogazioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), all'articolo 9 della legge regionale 29/2018 e all'articolo 9, comma 51, della legge regionale 13/2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le somme non rendicontate e introitate a bilancio regionale, per incrementare per l'anno 2020 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006, fino a un massimo di 1 milione di euro, da destinare a interventi per far fronte al disagio economico determinatosi anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.
20. Le risorse di cui al comma 19 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sulla base del dato aggiornato all'1 giugno 2019.
21. In relazione al disposto di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
22. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 19, previste in 1 milione di euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.
23. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle famiglie acuitasi anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a finanziare la Fondazione "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone per la realizzazione di un progetto inerente la promozione di iniziative di microcredito e di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati esteso a tutto il territorio regionale, da realizzare anche in collaborazione e in coordinamento con i Servizi sociali dei Comuni.
24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 23 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali corredata dal progetto di durata almeno biennale che descrive le azioni e le attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è approvato il progetto, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione.
25. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa massima di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.
27. Per le finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.