Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), si autorizza a portare a termine, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, gli interventi laboratoriali previsti e non completati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 a causa dell'interruzione dell'attività scolastica in presenza, in attuazione delle disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Al fine di consentire la ripresa e la completa realizzazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, rimaste sospese a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Presidente della Regione concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate a partire dal 23 febbraio 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigente disposizioni che disciplinano le modalità di realizzazione delle attività di carattere formativo, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, sono approvati le misure di carattere straordinario e l'elenco delle attività formative individuate, nonché il termine di applicazione delle misure stesse, comunque non superiore alla data del 31 dicembre 2020.
6. Al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese e loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni, incentivi per l'assunzione di almeno dieci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
7. Al fine della concessione degli incentivi di cui al comma 6 rilevano le assunzioni effettuate sul territorio regionale dall'1 luglio al 31 dicembre 2020, purché la sede di lavoro sia ubicata sul territorio regionale medesimo.
8. L'importo complessivo dell'incentivo è determinato in base al numero di assunzioni effettuate ed è definito in ragione di 10.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e di 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo parziale, in ogni caso di durata non inferiore al 50 per cento, la misura della quota di incentivo riferita al singolo lavoratore è ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.
9. L'importo complessivo dell'incentivo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 15 e 30; è incrementato del 20 per cento nel caso sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 31 e 50, ed è incrementato del 25 per cento se sono realizzate più di 50 assunzioni.
10. Nel caso in cui, dopo l'erogazione dell'incentivo, ed entro i trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato, ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato; non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale.
11. Gli incentivi sono erogati secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
12. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.
13. Gli incentivi di cui al comma 6 non sono cumulabili con altri interventi di incentivazione alle assunzioni previsti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché con l'intervento di cui al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2019 Programma Specifico 96/2019 "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
14. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge, per gli incentivi di cui al comma 6 trova applicazione la vigente regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, in relazione ai requisiti dei beneficiari degli incentivi, ai requisiti delle assunzioni, alla cumulabilità degli incentivi, alla modalità di presentazione delle istanze e alle disposizioni procedurali comuni.
16. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.
17. A conferma del particolare rilievo sociale delle università della terza età e della libera età, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nell'ambito dell'apprendimento non formale, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), è così modificata:
18. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 41/2017 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.
19. In deroga alla vigente normativa regolamentare della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), allorché la spesa rendicontata sia almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa in base a contributi concessi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il beneficiario ha diritto a ricevere il contributo rideterminato in base alle minori spese sostenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.