Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2019, a fronte di motivata istanza volta alla loro rifissazione. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
4.
Dopo l'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<Art. 57 quater
 (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.
5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.
7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.
8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).>>.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai soggetti promotori degli interventi previsti dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, anche successivamente alla scadenza dei relativi accordi e indipendentemente dall'eventuale proroga o revoca dei relativi contributi ministeriali, al fine di consentire il completamento dei programmi medesimi. A questo fine i soggetti promotori presentano alla struttura regionale competente motivata istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono contestualmente fissati nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché la rendicontazione della spesa.
6. Al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19, ai titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus che effettuano servizi di trasporto studenti con scuolabus, affidati da enti locali del Friuli Venezia Giulia e non svolti a causa della chiusura delle scuole, è corrisposto, a titolo di contributo una tantum, un importo massimo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, pari alla quota parte contribuita dalla Regione sul costo totale dei servizi per il periodo intercorrente tra la chiusura degli istituti scolastici e la fine dell'anno scolastico 2019-2020. Nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento a capitolo le risorse sono ripartite in maniera proporzionale. Sono dedotti dal contributo eventuali altri contributi che i titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus hanno percepito, finalizzati a mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19.
7. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 6 i gestori di servizi di trasporto pubblico locale.
8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Al fine dell'erogazione del contributo di cui al comma 6 i soggetti beneficiari presentano istanza entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di specifico modello predisposto dal Servizio trasporto pubblico regionale e locale.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
12. Al contributo di cui al comma 11, nella misura massima di 2,50 euro/tonn bramma, possono accedere le imprese che realizzino il trasporto di semilavorati siderurgici, tra il porto di Monfalcone e le aziende utilizzatrici non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative situate nelle zone industriali di interesse regionale. Il trasporto su treno dovrà raggiungere il punto del raccordo ferroviario più vicino all'azienda utilizzatrice non raccordata o con raccordo avente limitazioni operative.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
16. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le designazioni o le nomine attribuite alle Regioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.
17. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.500 euro e, comunque, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente a una delle patenti delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi. La misura del contributo per i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, non si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione, non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Al beneficiario che, trovandosi al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione o inoccupazione, dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, viene erogato un ulteriore contributo pari al 20 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.
22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 19 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Comma 20 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 21 sostituito da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 6, L. R. 13/2022
6 Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 22 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Comma 22 quater aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Comma 22 quinquies aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.