Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2020.
2. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2020 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le iniziative di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa fvg-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015)), già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere una durata massima di quarantotto mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi, anche in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 22.
6. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono apportate le seguenti modifiche:
7. Per le finalità di cui all'articolo 100 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
9. Per le finalità di cui all'articolo 60 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 12/2002, come modificate dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Al fine di far fronte alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), e in scadenza entro il 31 maggio 2021, sono prorogati al 30 giugno 2021.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito CATT FVG, l'assegnazione delle risorse già impegnate con decreti del Direttore competente in materia di commercio 1783/PROTUR e 1784/PROTUR entrambi di data 28 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.
12. Il contributo di cui al comma 11 viene concesso a seguito di apposita domanda del CATT FVG, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di commercio.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 1.200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, 100.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società fieristiche, aventi sede operativa nel territorio regionale, che propongono un piano strategico di progressiva integrazione per la gestione coordinata degli eventi fieristici.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
19. Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è autorizzato l'intervento di manutenzione e adeguamento dell'impianto sportivo "Palapredieri", sito in località Piancavallo, e di proprietà di PromoTurismoFVG. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati da PromoTurismoFVG stessa.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale e in particolare per il settore turistico-balneare, per l'annualità 2020 al fine di salvaguardare l'offerta turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari degli stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro.
22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020.
23. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
25. Per l'anno 2020 i termini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
27. Al fine di incrementare l'utilizzo delle tecnologie digitali nel settore turistico e la migliore fruizione, anche esperienziale, dei servizi turistici da parte della clientela, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo per l'implementazione di sistemi informativi e di prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.