Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. In considerazione delle dinamiche e delle ragioni che motivano i flussi finanziari dell'Amministrazione regionale verso gli organi o gli organismi dell'Amministrazione regionale dotati di autonomia contabile, gli enti regionali e strumentali della Regione, gli enti del Servizio sanitario regionale e verso tutti gli altri enti che, seppur dotati di autonomia, rivestano, per l'attività istituzionale svolta, un ruolo rilevante nel conseguimento di finalità di interesse pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere l'assunzione a esclusivo carico del bilancio regionale degli oneri dovuti all'istituto tesoriere a titolo di corrispettivo annuo forfettario omnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria, manlevando dal pagamento dello stesso tutti gli enti interessati dal medesimo rapporto convenzionale. Tale condizione opera sia nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, sia nei confronti degli enti che vi aderiscano successivamente.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 9.
3. Gli oneri disposti dal comma 2 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi, Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.
4. In considerazione della particolare congiuntura, analogamente a quanto indicato nell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale, l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, l'Ente Parco Dolomiti Friulane, l'Ente Parco Prealpi Giulie, l'Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori e l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale sono autorizzati ad applicare all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022 in corso di gestione la quota di avanzo libero determinata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, in deroga all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti e per i fini di cui al comma 5.
5. L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al comma 4, ferme restando le finalità prioritarie di cui all'articolo 42, comma 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 118/2011 (debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri), oltre alle altre spese indicate nelle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, può riguardare spese correnti, a fronte dell'emergenza COVID-19, o per far fronte a oneri che l'Amministrazione regionale non riesce a garantire in relazione a beni immobili, mobili e servizi necessari per il funzionamento, messi a disposizione da parte della stessa Amministrazione regionale, qualora previsto dalle leggi istitutive dei singoli enti.
6. Le variazioni di bilancio degli enti regionali non sono sottoposte alla vigilanza di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), a eccezione delle variazioni che prevedono l'applicazione della quota libera di avanzo risultante dall'esercizio precedente.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella L.