Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Il terzo periodo del comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come modificato dal comma 1, si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Amministrazione regionale, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità degli Uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, nonché alle specifiche esigenze relative ai procedimenti di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale di Trieste, avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, è autorizzata a mettere a disposizione di detti uffici, con oneri a carico della Regione, personale di ruolo, nel numero massimo di trenta unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione; gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale messo a disposizione.
7. Qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di cui al comma 6, la Giunta regionale, su richiesta motivata della Corte d'Appello di Trieste e tenuto anche conto delle disponibilità finanziarie, può autorizzare l'ulteriore messa a disposizione di personale fino a un massimo di dieci unità.
8.
Il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), e l'articolo 113 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), sono abrogati.

9. Alle finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.