Legge regionale 10 luglio 2020 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 16/07/2020
Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.
Art. 9
(Modifiche all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie>> è inserita la seguente: <<esistenti>>;
b) le parole <<e accessorio>> sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le superfici accessorie non vengono computate nei limiti di superfici o di volumi realizzabili in deroga ai sensi dello stesso comma, ferma restando la loro ammissibilità in deroga rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora non eccedano il 50 per cento delle superfici utili da realizzarsi o, nel caso del bonus volumetrico, gli 80 metri quadrati.>>.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<c) miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche;>>.