alla lettera g) del comma 1 dopo le parole <<dalle strutture perimetrali>> sono aggiunte le seguenti: <<, escluse:
1) le rampe di scale aperte;
2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profonditą massima di 2 metri, poste a tutela dell'unitą immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli;
3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;
4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16>>;
b)
al punto 1 del comma 2 ter dopo le parole <<fino alla profonditą massima di>> le parole <<1,60 metri>> sono sostituite dalle seguenti: <<2 metri>>.