Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.
Art. 11
 (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 3 quater sono inseriti i seguenti:
<<3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche gią deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitivitą regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltą per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.
3 sexies. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 6/2019, trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validitą alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validitą alla data dell'11 luglio 2016, senza necessitą di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.>>.