Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.
Art. 1
 (Sostituzione dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007)
1.
L'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio), č sostituito dal seguente:
<<Art. 57 ter
 (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalitā stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento č disciplinata dal PPR.>>.