Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

Art. 40

(Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.>>.

Art. 41

(Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009.

Art. 42

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali>> sono inserite le seguenti: <<o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

<<2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.>>.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011)

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole <<eventuali procedure di consultazione>> sono aggiunte le seguenti: <<finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo>>;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) al comma 8 le parole <<, divenuta esecutiva,>> sono soppresse.

Art. 45

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:

<<3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 46

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole <<e nel Bollettino Ufficiale della Regione>> sono soppresse.

Art. 47

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)>> sono sostituite dalle seguenti: <<il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso>>.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<, ai commi 5 e 6>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero in amministrazione diretta>>;

b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;

c) al comma 10 la parola <<regionale>> è soppressa;

d) alla lettera b) del comma 10 le parole <<progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico - economica>>;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.>>;

f) il comma 12 è abrogato.

Art. 49

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole <<La Regione Friuli Venezia Giulia,>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio),>>.

Art. 50

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge regionale 6/2019 la parola <<aviosuperficie>> è sostituita dalla seguente: <<aeroporto>>.

Art. 51

(Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983)

1. Al quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo <<Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.>> è sostituito dai seguenti: <<La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.>>.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 bis dopo le parole <<gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR),>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>>;

b) dopo il comma 22 bis è inserito il seguente:

<<22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.>>.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole <<Milano e Roma>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali>>;

b) al comma 11 le parole <<e la società Trenitalia SpA - Divisione passeggeri.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.>>.

Art. 54

(Devoluzione di contributo al Comune di Forni Avoltri)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) concesso con il decreto 1876/TERINF del 24 aprile 2019, al Comune di Forni Avoltri per sostenere l'intervento urgente sugli edifici scolastici.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

Art. 55

(Conferma contributo al Comune di Tolmezzo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tolmezzo con decreti 2502/2007, ALP 4-1926/2009 e PMT/808/ed/es/2010 con i quali sono stati concessi contributi per la costruzione della nuova scuola materna in località Betania. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini della presentazione della documentazione a rendicontazione.

Art. 56

(Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)

1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.

Art. 57

(Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.

Art. 58

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)

1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

<<35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>.

Art. 59

(Contributo straordinario per la riqualificazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 32.000 euro alla parrocchia di San Michele di Sacile, per interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa di San Michele Arcangelo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico di dettaglio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

Art. 60

(Devoluzione di contributo al Comune di Verzegnis)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno delle iniziative di forme innovative concesso con il decreto 10326/TERINF del 18 dicembre 2017 al Comune di Verzegnis per sostenere l'intervento di recupero di un'area degradata in frazione Chiaulis, da destinare a parcheggio e parco giochi.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico del nuovo intervento, di una relazione tecnica illustrativa e di un cronoprogramma.

Art. 61

(Devoluzione di contributo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 200.000 euro a sostegno della ristrutturazione di parte del centro sociale esistente per asilo nido assegnato con il decreto 6217/PMT del 13 novembre 2013, al Comune di Fiumicello, ora Fiumicello Villa Vicentina, per sostenere un intervento urgente nella scuola primaria.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.