Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 32

(Inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

<<Art. 1.1

(Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: <<da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,>> sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,>> sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro>> sono soppresse.

Art. 34

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)

1. Il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è sostituito dal seguente:

<<27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.>>.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

<<18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.

19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.>>;

b) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.>>.

Art. 36

(Conferma contributo alla Rugby Union FVG)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione relativa alla concessione, in capo alla Rugby Union FVG, dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Udine, denominato Rugby Stadium "O. Gerli", è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, il contributo oggetto del decreto n. 6001/CULT del 14 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

Art. 37

(Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori di aggiudicazione definitiva dei lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2016, n. 1291.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata da un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

Art. 38

(Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 1 da art. 159, comma 1, L. R. 6/2021

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera a), L. R. 13/2022

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera b), L. R. 13/2022

Art. 39

(Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.