Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

CAPO XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Art. 108

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità>> sono inserite le seguenti: <<o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>> e dopo le parole <<il trasporto di persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

c) al comma 5 dopo la parola <<rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate>>.

Art. 109

(Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:

a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;

b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;

c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).

2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.

3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.

Art. 110

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019)

1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

<<33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 111

(Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).