Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE

Art. 94

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo la parola: <<individuano>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore,>>.

Art. 95

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<sono articolate>> sono inserite le seguenti: <<, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992,>>.

Art. 96

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019)

1. All'articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.>>;

b) al comma 4 dopo la parola: <<Regione>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento,>>.

Art. 97

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è abrogato.

Art. 98

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<sul territorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario>>.

Art. 99

(Modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22/2019 dopo la parola: <<triennale>> sono inserite le seguenti: <<, fatte salve diverse indicazioni statali,>>.

Art. 100

(Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019)

1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 67

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività sociosanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.

5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e sociosanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.

8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

10. L'autorizzazione all'esercizio delle attività è revocata nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attività.

11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.>>.

Art. 101

(Abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001)

1. Gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono abrogati.

Art. 102

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006)

1. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: <<Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.>> sono soppresse.

Art. 103

(Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

Art. 104

(Disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale)

1. In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in via eccezionale, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità sono incrementate dell'importo massimo omnicomprensivo di 2 milioni di euro.

Art. 105

(Area Welfare di Comunità)

1. Presso l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è istituita la struttura Area Welfare di Comunità cui compete lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 9, commi 53 e seguenti della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

2. Al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, le attività poste in essere per l'Area Welfare di Comunità a far data dall'1 gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono a ogni effetto confermati e continuano a essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti.

3. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale disciplinano con apposite convenzioni l'utilizzo e la gestione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ad Area Welfare di Comunità e la successione in ogni altro rapporto.

Art. 106

(Finanziamento di attività in materia di autismo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019.

4. Sono abrogati i commi 24 e 25 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

Art. 107

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 agosto 2021>>.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.