Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

Art. 67

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole <<Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2>>;

c) ai commi 3 e 4 le parole <<alle organizzazioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,>>.