Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

Art. 26

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:

<<f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;>>;

b) dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti:

<<f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.>>.