Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

Art. 14

(Assunzione di personale dirigenziale)

1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una procedura selettiva, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 11, L. R. 22/2020