Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Art. 70
 (Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito)
1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.
2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macrotipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
Art. 72
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
Art. 78
 (Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 79
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020)
1.
Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente:
<<11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.>>.

Art. 80
 (Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018, nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.