Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ
Art. 40
 (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)
Art. 41
 (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009.
Art. 43
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020)
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:
<<2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019)
1.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole <<La Regione Friuli Venezia Giulia,>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio),>>.

Art. 56
 (Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)
1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.
3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.
Art. 57
 (Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.
4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.
Art. 58
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)
1.
Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:
<<35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>.