Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 35
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

Art. 38
 (Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)
1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, scaduti al 31 dicembre 2021 e per i quali siano in corso di svolgimento le procedure volte all'affidamento della gestione degli impianti medesimi, ovvero prorogati ai fini dell'avvio delle procedure anzidette, possono essere rinnovati o ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 159, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera a), L. R. 13/2022
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 25, lettera b), L. R. 13/2022