Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Capo X
 Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 82
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 87
 (Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)
1. I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 36 è inserito il seguente:
<<36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.>>.

Art. 89
 (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 47, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 24, L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.