Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 96
(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 č sostituito dal seguente:
<<2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attivitā assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.>>;
b)
al comma 4 dopo la parola: <<
Regione>> sono inserite le seguenti: <<
, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento,>>.