Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitą, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitą venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitą e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 95
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<
sono articolate>> sono inserite le seguenti: <<
, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992,>>.