Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 92
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)
1.
Dopo il
comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016 č aggiunto il seguente:
<<12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>>.