Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 89
 (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 47, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 24, L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.