Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 85
(Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile)
1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non può eccedere la durata di cui all'
articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015.