Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 77
(Emergenza epidemiologica COVID-19)
1.
Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":
a) Programma specifico 94/19 - "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";
b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".