Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 76
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
1.
All'
articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24
(Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 86 le parole <<
dai 4 ai 14 anni
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dai 3 ai 14 anni
>>;
b)
al comma 87 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole <<
nucleo familiare
>> sono inserite le seguenti: <<
con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'
articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)),
>>;
2)
le parole <<
di età 4-14 anni
>> sono sostituite con le seguenti: <<
di età 3-14 anni
>> e le parole <<
di età 4-12 anni
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di età 3-12 anni
>>;
3)
dopo le parole <<
spesa sostenuta
>> sono aggiunte le seguenti: <<
a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'
articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6
(Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio)
>>.