Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitą, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitą venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitą e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 72
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.