Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 53
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dopo le parole <<
Milano e Roma>> sono aggiunte le seguenti: <<
, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali>>;
b)
al comma 11 le parole <<
e la società Trenitalia SpA - Divisione passeggeri.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.>>.