Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 51
(Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983)
1.
Al
quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo <<
Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unitā di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.>> č sostituito dai seguenti: <<
La graduatoria delle domande ammissibili č soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validitā fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.>>.