Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 48
(Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1.
All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole <<, ai commi 5 e 6>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero in amministrazione diretta>>;
b)
al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;
c)
al comma 10 la parola <<
regionale>> č soppressa;
d)
( ABROGATA )
e)
il comma 11 č sostituito dal seguente:
<<11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo č stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo č stabilita con decreto del Presidente della Regione.>>;
f)
il comma 12 č abrogato.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 87, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024