Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 47
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<
fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso>>.