Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 35
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.