Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 34
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
1.
Il
comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), č sostituito dal seguente:
<<27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attivitā culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.>>.