Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitą, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitą venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitą e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 33
(Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)
1.
All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivitą culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2, le parole: <<
da enti pubblici, universitą, istituti di ricerca e associazioni,>> sono soppresse;
b)
alla lettera b) del comma 2, le parole: <<
, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese societą cooperative,>> sono soppresse;
c)
alla lettera c) del comma 2, le parole: <<
a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro>> sono soppresse.