Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 17
(Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
1.
Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;>>;
b)
alla lettera h) dopo le parole <<
di un rimborso>> sono inserite le seguenti: <<
, anche forfettario,>>.
2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.
3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.
4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'
articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.