Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 11
(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016)
1.
All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo del comma 1 č sostituito dal seguente: <<
L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.>>;
b)
il comma 5 č abrogato.