Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 106
(Finanziamento di attività in materia di autismo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal
titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'
articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019.