Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 103
(Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.