Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 93
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)
1.
All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitā di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
la valutazione delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<
l'espressione di un parere sulle>>;
b)
la lettera f) del comma 2 č sostituita dalla seguente:
<<f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.>>.